Atto Costitutivo

ATTO COSTITUTIVO


TITOLO I
STORIA, COSTITUZIONE, SCOPI 


Articolo 1 - Storia

Il 24 Agosto 1835 dinanzi al Notaio Saverio Mormino comparvero i Signori:


Don Francesco di Michele e Napoli Barone di San Giuseppe;
Don Federico di Michele e Napoli;
Don Mariano di Michele e Napoli;
Don Giuseppe di Michele e Napoli – figli del defunto Don Francesco di Michele e
Di Michele Barone di San Giuseppe;
Don Michele di Michele e Dilittri;
Don Ignazio di Michele e Dilittri;
Don Raffaele Inguaggiato Barone delli Gibbisi, figlio del fu Signor Don Croce;
Don Mariano Lo Faso del fu Dottor Don Giuseppe;
Don Giuseppe Dottor Levanti del Signor Don Antonio;
Don Giovanni Marsala del Dottor don Nicolò;
Don Giovanni Battista Gallegra del defunto Signor Don Giuseppe;
Don Francesco Pulito del fu Signor Don Nicolò.


Gli intervenuti pagarono ai fratelli Di Michele e Napoli le quote per l’acquisto dello stabile ubicato ad angolo tra la Via dei Cavalieri (oggi Via Marco Tullio Cicerone) e la Piazza Duomo per immettervi la “Casa di Conversazione dei Gentiluomini” che sino ad allora aveva avuto sede nella stessa Piazza Duomo nello stabile ad angolo con la Via Mazzini (oggi sede della Società operaia “Paolo Balsamo”), tenuto in locazione e di proprietà della famiglia Maltese. Il Circolo, trasferitosi nei nuovi locali alla fine del 1835, conservò la denominazione di “Casa di Conversazione dei Gentiluomini” sino al 26 Febbraio 1885, quando, deliberatane la fusione con la “Casa di Società delle Signore”, assunse il nome di “Circolo Margherita”, in ossequio alla Regina d’Italia.

Articolo 2 – Inquadramento giuridico e finalità

L'Associazione “CIRCOLO MARGHERITA” è costituita, ai sensi delle norme sulle associazioni non riconosciute (Art. 12 e seguenti del C.C.) L’Associazione non persegue fini di lucro ed è apartitica ed aconfessionale. Gli scopi dell’Associazione sono di natura ricreativa, culturale ed artistica e sono volti ad attivare il civismo politico e l’attivismo solidale in opposizione alla indifferenza ed all’isolamento sociale. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Novembre e si chiude il 31 Ottobre di ogni anno.


TITOLO II
SOCI


Articolo 3 – Numero e Categorie dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato. I Soci sono compresi in un’unica categoria ed hanno pari diritti e doveri con la sola eccezione contemplata nel successivo articolo 5. I Soci sono quelli di cui all’elenco allegato sotto la lettera “A” e quanti saranno ammessi in futuro con l’osservanza e l’accettazione delle norme dettate da questo Statuto.


Articolo 4 – Doveri dei Soci

I soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme di una corretta convivenza, a quanto sancito dallo Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali. Nei confronti del socio inadempiente possono essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto. 


Articolo 5 - Perdita della qualifica

La qualifica di Socio cessa:
a)per dimissioni, comunicate per iscritto alla Deputazione;

b)per morosità: quando un Socio si rende moroso per tre mesi consecutivi, la Deputazione ha l’obbligo di richiedergli per iscritto la liquidazione del debito; trascorso infruttuosamente un mese da tale richiesta, la Deputazione ha l’obbligo di deliberare l’espulsione del socio moroso, riservandosi il diritto di recuperare il credito per vie legali. Per giustificati motivi, la Deputazione ha facoltà di concedere rateizzazioni del debito al Socio moroso che ne fa richiesta prima dell’adozione del provvedimento di espulsione;

c)per radiazione, adottata all'unanimità dalla Deputazione, per condanne passate in autorità di cosa giudicata per reati di grave pericolosità sociale e/o rilevanza morale,quale,ad esempio, quello di associazione mafiosa e, in ogni caso, per gravi motivi o gravi infrazioni dello statuto e/o ai regolamenti, nonché per comportamenti ritenuti incompatibili con l’ulteriore appartenenza all’Associazione. 


Articolo 6 – I familiari dei Soci

Il Coniuge, il/la compagno/a ed i figli dei Soci possono frequentare i locali del Circolo e parteciparne all’attività.
Limitatamente ai figli dei Soci, questo beneficio è consentito fino al raggiungimento del 24° anno di età.
Alla morte del Socio, il Coniuge superstite potrà continuare a frequentare il Circolo soltanto per un altro semestre, salvo che nel frattempo non sia stato iscritto nell’Albo dei Soci, mentre sono fatti salvi i diritti dei figli di cui al 2° comma del presente articolo.
Il Coniuge, ed i figli del Socio, quando lo riterranno opportuno, potranno chiedere di essere ammessi a Socio con le modalità previste dal successivo articolo 10.

Articolo 7 – Soci fuori sede

Sono Soci “fuori sede” quei Soci che, per qualsiasi ragione, hanno trasferito il domicilio e la residenza altrove.
I Soci “fuori sede” saranno tenuti a pagare la contribuzione mensile nella misura di un terzo, da esigersi in due rate semestrali anticipate. Saranno tenuti altresì per intero alle contribuzioni “una tantum” deliberate per manutenzione o la conservazione del patrimonio,per incrementare lo stesso od i servizi.

Articolo 8 – Requisiti per l’ammissione a Socio

Possono far parte dell'Associazione coloro che godano dei diritti civili e politici ed abbiano i requisiti di cui all’allegato “B”, ritenuti indispensabili per il buon andamento dell'Associazione stessa.


Articolo 9 – Modalità di ammissione a Socio

L’ammissione di nuovi Soci è delegata alla deputazione che ha l’obbligo di attenersi alle seguenti indicazioni prescritte:
A) Identificherà persone atte a far parte del nostro Sodalizio e le inviterà in modo riservato.
B) Coloro che gradiranno l’invito ed accetteranno le norme statutarie verranno presentate
all’Assemblea che delibererà con voto segreto ed a maggioranza semplice.
Il Presidente, che condurrà personalmente e responsabilmente lo scrutinio, proclamerà l’accettazione o la non accettazione senza alcuna altra comunicazione sui risultati.
Ha l’obbligo di comunicare i dati, se richiesto motivatamente dalla maggioranza dell’Assemblea.
La votazione per l’ammissione a socio sarà fatta a scrutinio segreto.
Il candidato sarà ammesso qualora abbia ottenuto almeno il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Deliberata l’ammissione, il Deputato Segretario provvederà a darne notizia al nuovo Socio,trasmettendogli anche una copia dello Statuto e del Regolamento.
L’ammissione respinta dalla Assemblea, non potrà essere ripresentata che trascorso un anno dalla data della deliberazione adottata dall’Assemblea. 


Articolo 10 – Modalità di ammissione a Socio dei Congiunti dei Soci

Il Convivente more uxorio del Socio non può inoltrare domanda di ammissione a Socio e può essere ammesso soltanto con le modalità contemplate nel precedente articolo 9; alla morte del Socio, la Deputazione ha facoltà di inoltrare una proposta di ammissione a socio del convivente del socio defunto, sottoscritta soltanto dal Presidente e dal Segretario, e per il rimanente iter valgono le norme contemplate nel precedente articolo 9.
La tassa di ammissione, limitatamente ai familiari del Socio di cui al 1° comma del presente articolo, è ridotta ad un quarto della tassa di iscrizione ordinaria. 


Articolo 11 – Riammissione di Soci

Il Socio espulso non può essere riammesso.


TITOLO III
ORGANI SOCIALI 


Capo I – Generalità 


Articolo 12 - Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) La Deputazione;
d) Il Collegio dei Revisori dei conti.
Gli Organi sociali di cui alle lettere b, c, d, vengono eletti dall’Assemblea dei Soci, all’uopo
convocata ogni biennio nel mese di Ottobre, con le modalità descritte nell’articolo 14. 


Articolo 13 - Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i Soci in possesso dei requisiti contemplati nei successivi articoli, ad esclusione di quelli fuori sede.
Il Presidente, i Componenti la Deputazione ed il Collegio dei Revisori dei conti , durano in carica due anni e possono essere riconfermati soltanto per un altro biennio nella stessa carica, mentre possono essere eletti a ricoprire altre cariche.
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, concesso per casi particolari con deliberazione della Deputazione.
Le cariche sociali non sono cumulabili. 


Capo II - Assemblea dei soci


Articolo 14 – L’Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, rappresenta l’intero Sodalizio ed ha i seguenti compiti:
a) approvare, modificare ed abrogare lo statuto sociale.
b) eleggere il Presidente, la Deputazione, il Collegio dei revisori dei conti,
c) formulare gli indirizzi per l'attività futura dell'Associazione.
d) approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.
e) deliberare l’entità della tassa di ammissione e delle contribuzioni mensili e straordinarie.
f) deliberare sulla contrazione di mutui e obbligazioni in genere.
g) deliberare sull’opportunità di intraprendere iniziative giudiziarie o di resistere ad azioni da
chiunque promosse, oppure di addivenire a transazioni.
h) giudicare sulla legittimità statutaria dell'operato degli altri organi sociali.
i) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.


Articolo 15 – Convocazione

L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente ogni anno nel mese di Gennaio, per discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso e, ogni biennio, non oltre il mese di Ottobre, per eleggere i componenti degli altri organi sociali che entreranno in carica il 1° Novembre dell’anno in corso.
L’Assemblea dei Soci è convocata straordinariamente tutte le volte che la Deputazione lo riterrà opportuno o entro un mese da una richiesta scritta e motivata, a firma di almeno dieci Soci, che si faranno carico di stilare l’ordine del giorno.
I Soci fuori sede hanno diritto di voto e, pertanto, saranno convocati, soltanto quando l’ordine del giorno della seduta assembleare ha per oggetto modifiche dello Statuto e scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
I Soci morosi, cui la Deputazione ha trasmesso un invito a regolarizzare la loro posizione, non possono partecipare alle Assemblee se non dopo avere saldato il debito, a meno che la Deputazione non abbia concesso loro una proroga per il pagamento. 


Articolo 16 - Avviso di convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata, d’ordine del Presidente ed a cura del Deputato Segretario, mediante comunicazione scritta inviata, almeno dieci giorni prima della data fissata, all’ultimo domicilio noto del Socio; copia della convocazione viene affissa nella bacheca del Circolo e, di per sé, costituisce legale conoscenza per tutti i Soci, fermo restando l’obbligo della spedizione dell’avviso non raccomandato,anche mediante posta elettronica.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. 


Articolo 17 – La riunione assembleare

L’Assemblea è diretta dal Presidente o da chi ne fa le veci, il quale, in caso di disordine o impossibilità a proseguire la seduta, la può sospendere temporaneamente o definitamene, salvo a riconvocarla entro dieci giorni al massimo.
Durante le Assemblee sono sospese tutte le attività del Sodalizio: il Presidente può consentire soltanto ai familiari dei Soci aventi diritto a frequentare il Circolo di riunirsi in sale lontane da quella in cui si tiene l’adunanza, a condizione che non la disturbino in alcun modo.
Nelle Assemblee ogni Socio può prendere la parola, col permesso del Presidente, e presentare proposte inerenti l’ordine del giorno.
Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori, se nominati. 


Articolo 18 - Deleghe

I Soci possono partecipare alle Assemblee personalmente o per delega scritta in favore di un altro Socio.
Ogni Socio non può produrre più di due deleghe.
Le deleghe non sono ammesse per l’elezione delle cariche sociali e in tutti quei casi in cui il voto riguarda persone fisiche.


Articolo 19 - Validità delle riunioni

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero dei Soci che vi partecipano, con la sola eccezione della Assemblea riguardante lo scioglimento e la liquidazione del Sodalizio che sarà regolamentata dal successivo comma.
Quando l’ordine del giorno dell’Assemblea ha per oggetto lo scioglimento e la liquidazione del Sodalizio, l’Assemblea dovrà essere convocata con raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all’ultimo indirizzo noto, almeno sessanta giorni prima della data di convocazione, a tutti gli iscritti e la deliberazione sarà valida se approvata all’unanimità degli iscritti.
Quando l’ordine del giorno dell’Assemblea ha per oggetto modificazioni dello Statuto, con richiesta a firma di almeno dieci soci, le modifiche stesse potranno essere operate se deliberate dall’Assemblea Generale dei soci sia in prima che in seconda convocazione. In seconda convocazione le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 


Articolo 20 – Deliberazioni


Le deliberazioni dell’Assemblea sono obbligatorie anche per l'associato assente o dissenziente e, esclusi i casi contemplati nel successivo comma 3, la proposta all’O.d.G. viene accolta con il favore della maggioranza dei votanti; a parità di voti la proposta è respinta.
Nelle Assemblee convocate per eleggere gli organi sociali, le deliberazioni sono prese con voto scritto e segreto; in tutti gli altri casi, l'Assemblea può optare per la votazione segreta, per appello nominale o per acclamazione.
L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno. 


Capo III – Presidente


Articolo 21 – Il Presidente ed i suoi compiti


Il Presidente è eletto dall’Assemblea ogni biennio, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti; egli dovrà avere una anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno cinque anni e potrà essere riconfermato una sola volta nel biennio successivo.
Il Presidente ha i seguenti compiti:
a. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, anche in giudizio, in ogni grado di giurisdizione;
b. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e la Deputazione;
c. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione ed adempie agli incarichi che gli vengono affidati da questi Organi;
d. Sorveglia tutta l'attività dell'Associazione;
e. Adotta, in via d'urgenza, tutti i provvedimenti imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di comunicarli alla Deputazione alla prima riunione.
La funzione di Vicepresidente è affidata al Deputato per l’interno: egli sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, con uguali poteri.
In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, allorché si renderà necessario adottare un provvedimento urgente ed indifferibile, le funzioni saranno assolte congiuntamente dal Segretario e dal Tesoriere.
In caso di dimissioni o permanente impedimento del Presidente si ricorrerà al voto assembleare ed il nuovo Presidente eletto resterà in carica per il periodo che residua per il compimento del biennio, salvo che non venga riconfermato dall’Assemblea per il biennio successivo.


Capo IV – La Deputazione 


Articolo 22 – La Deputazione


La Deputazione costituisce l'organo responsabile dell'Associazione e dura in carica un biennio, con inizio dal l° Novembre successivo all'elezione, ed i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta per il biennio successivo.
La Deputazione viene eletta dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei votanti, nella stessa seduta nella quale vengono eletti gli altri Organi sociali.
In caso di parità di voti vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:
a) viene confermato il Deputato uscente, se ha svolto la sua attività per un solo biennio
b) viene eletto il Socio più anziano di età.
I Deputati che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive della Deputazione debbono essere dichiarati decaduti.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si renderanno vacanti posti nella Deputazione, verranno chiamati a ricoprirli i Soci che, nelle ultime votazioni, hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti; in mancanza, si procederà a nuova elezione per la copertura dei posti vacanti. I Soci chiamati a coprire posti vacanti nella Deputazione durano in carica per il periodo che residua al compimento del biennio, salvo che non vengano riconfermati dall’Assemblea per il biennio successivo.
La Deputazione si riunisce tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarla o quando due Deputati ne facciano richiesta; al termine della riunione sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 


Articolo 23 – Compiti della Deputazione

La Deputazione ha il compito di:
a) discutere e deliberare gli argomenti posti all’O.d.G.
b) predisporre ed approvare i bilanci;
c) dare corso alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Il voto sarà dato a scrutinio segreto solo quando lo richiederanno il Presidente o due Deputati e, in ogni caso, tutte le volte in cui la decisione riguarderà una persona fisica; se la votazione sarà effettuata in forma palese, in caso di parità, sarà accolta la proposta che ha riportato il voto favorevole del Presidente, salvo che la proposta non comporti oneri per il Sodalizio, nel qual caso sarà respinta.


Articolo 24 – Composizione della Deputazione

La deputazione è composta dal Presidente e da quattro Deputati ai quali è affidato un ufficio determinato:
a) Deputato per l’interno con funzioni di Vicepresidente;
b) Deputato Segretario;
c) Deputato Tesoriere;
d) Deputato per i giochi, la lettura, le feste ed intrattenimenti, le iniziative esterne.
L’attribuzione degli incarichi a ciascun Deputato viene effettuata con decisione della Deputazione medesima.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni saranno assolte dal Vicepresidente.
Per quanto riguarda le spese ordinarie previste dal bilancio, il Deputato preposto al servizio, di volta in volta, rilascerà dei mandati di pagamento che, controfirmati dal Presidente, saranno onorati dal Tesoriere; per le spese straordinarie ed impreviste, occorrerà la preventiva deliberazione della Deputazione, nel rispetto del bilancio di previsione. 


Capo V – Revisori dei conti


Articolo 25 – Il Collegio dei revisori dei conti


Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare il bilancio consuntivo annuale e di rendere edotti i Soci nel corso dell’Assemblea ordinaria annuale del mese di Gennaio.
Il Collegio è composto da tre Soci ed è eletto dall’Assemblea con le modalità descritte negli articoli 13 e 14.
Nel caso di dimissione o indisponibilità di un Revisore, il posto vacante sarà occupato da un altro Socio con le stesse modalità e limiti previsti per gli altri Organi sociali.

TITOLO IV
SEDE SOCIALE E PROPRIETÀ 

Articolo 26 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla sede sociale, cioè dall’immobile sito in Termini Imerese, Piazza Duomo, nonché dai mobili, attrezzature ed arredi acquistati con i fondi sociali, dalle contribuzioni degli iscritti e da ogni altro versamento, erogazione o lascito effettuato da enti o persone.
In caso di scioglimento o di liquidazione, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Associazione, deve essere destinato ad opere di assistenza e beneficenza o ad Enti morali, secondo le disposizioni deliberate dall’Assemblea; la deliberazione sarà resa esecutiva a cura dei liquidatori nominati dall’Assemblea.

TITOLO V
DISCIPLINA

Articolo 27 - Clausola compromissoria

I soci si impegnano ad adire in sede di arbitrato definitivo la Deputazione per la risoluzione di
qualsiasi controversia originata dalla loro attività sociale. La Deputazione è attivata su richiesta scritta di una delle parti. 


Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari

La Deputazione ha inoltre il compito di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata:
a) richiamo verbale o scritto;
b) censura scritta;
c) sospensione per un periodo non superiore ad un anno;
d) radiazione.
I provvedimenti disciplinari sono appellabili presso l’Assemblea dei Soci; allorché riconfermati dall’Assemblea, non possono più essere impugnati. 


TITOLO VI
NORME FINALI 


Articolo 29 - Norma finale

Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 febbraio, del 7 marzo, del 14 marzo, del 21 marzo 2010 ed entrerà in vigore il 31 marzo 2010.


A L L E G A T I

1. ALLEGATO “A”: Elenco dei Soci in sede e fuori sede

2. ALLEGATO “B”: Requisiti richiesti per l’ammissione a Socio:

? Rappresentatività ed autorevolezza, le più elevate, nell’ambito professionale cui appartengono,
? Comprovata moralità nella vita privata e nella pratica professionale e degli affari,
? Buon carattere e socievolezza,
? Convinta condivisione dei valori di libertà, tolleranza e solidarietà,
? Ampia disponibilità a mettere a disposizione del Circolo le proprie capacità, conoscenze e parte del proprio tempo,
? Buona accettazione da parte dei soci del Sodalizio